La decima della baiulazione

Tradizionalmente, a partire dall’età normanna, le istituzioni ecclesiastiche del Mezzogiorno possedevano diritti giudiziari e fiscali sulla comunità ebraica e la decima della baiulazione, ovvero il diritto di riscuotere la decima parte di un complesso di diritti fiscali di singole località, che la Corona aveva affidato all'amministrazione di ufficiali detti baiuli. In particolare, la baiulazione includeva i diritti doganali, il diritto per l'utilizzo dei macelli, i censi della popolazione e dei demani reali e i diritti monetari percepiti dagli amministratori della giustizia. La concessione della decima rappresenta una novitas nel panorama delle elargizioni in favore delle istituzioni ecclesiastiche, novità che si afferma in Italia meridionale a partire dall’età normanna e che va a connotare i rapporti intessuti dagli uomini venuti dal Nord con le istituzioni ecclesiastiche meridionali nei termini della sinergia e della interdipendenza, anche sul piano economico. Nel 1288 papa Niccolò IV indirizzò alla chiesa cattedrale di Melfi una bolla, rimasta fino ad oggi inedita, con la quale confermava al presule melfitano la giurisdizione ordinaria sugli ebrei e la decima della baiulazione di Melfi, precedentemente concessi da Ruggero Borsa. La riscossione della decima della baiulazione da parte del vescovo di Melfi trova ulteriore conferma in un documento angioino del 1289, con il quale Carlo II d’Angiò intima al secretus Herricus de Harvilla di corrispondere al presule melfitano Saraceno decimam iurium baiulationis Melfie, nonché in epoche più recenti da alcuni documenti del fondo Doria, attualmente conservati presso l’Archivio di Stato di Potenza.